In uno studio notarile di Salerno pronti i documenti per il trust finalizzato alla vendita: ecco cos’è…

Alcuni imprenditori hanno ritenuto troppo alte le richieste di Lotito, altri non sono stati ritenuti seri, altri ancora non avevano la liquidità necessaria per garantire un futuro importante alla società. E, in attesa di capire se la smentita su Radrizzani e Lombardi sia di prassi o reale, c’è una sola certezza: la proprietà non vuole svendere il club in 30 giorni pur garantendo, alla FIGC, la totale volontà di non avere nessun potere decisionale e di operare nella massima trasparenza. Presso uno studio notarile di Salerno c’è pronta da tempo tutta la documentazione per il trust finalizzato alla vendita, tesi portata avanti dagli avvocati di Lotito già da qualche anno e che, ad ora, fa storcere il naso alla Federazione. Ma nello specifico cos’è il trust finalizzato alla vendita e perchè ci sarebbero i presupposti giuridici per ragionare con i legali della Federazione? Ecco quanto si legge su internet:

“In linea generale, si può dire che il trust consiste in un rapporto in virtù del quale un dato soggetto, chiamato trustee (o fiduciario), cui sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario (o legal owner) gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purchè lecito e non contrario all’ordine pubblico. In linea generale, si può dire che il trust consiste in un rapporto in virtù del quale un dato soggetto, chiamato trustee (o fiduciario), cui sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario (o legal owner) gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purchè lecito e non contrario all’ordine pubblico. Per esempio, fra le possibili finalità del trust, può evidenziarsi quella di attribuire al trustee un certo patrimonio al fine di conservarlo per restituirlo a determinati destinatari finali (remaindermen) al verificarsi di un dato evento (come la morte del disponente oppure il raggiungimento da parte del destinatario di determinati traguardi quali il matrimonio, la laurea o la maggiore età) oppure per attribuire vantaggi a soggetti terzi, i cosiddetti beneficiaries, al cui esclusivo vantaggio devono dunque essere usati quei poteri.

Il trust in dieci semplici passaggi

1) Il disponente (settlor) istituisce il trust indicando lo scopo da perseguire con riguardo ai beni che sono destinati all’attuazione del trust

2) Il disponente nomina il trustee (che può essere una persona fisica o una persona giuridica), indicandogli quali sono gli scopi che nella sua attività egli deve perseguire in riferimento ai beni immessi nel trust

3) Il disponente nomina i beneficiari del trust: si tratta dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei redditi del trust oppure dei soggetti che ottengono la devoluzione dei beni in trust quando il trust cesserà

4) Il disponente può anche non individuare nominativamente i beneficiari, ma può limitarsi a dettare regole per la loro individuazione e indicare i soggetti che dovranno effettuare la nomina

5) Il disponente di solito designa anche un protector o guardiano, con il compito di sorvegliare il comportamento del trustee, di autorizzarne gli atti più rilevanti e di concorrere alle scelte che egli deve compiere

6) Il disponente trasferisce al trustee i beni che questi deve destinare all’utilizzo indicato dal disponente: si può trattare di immobili, denaro, strumenti finanziari, partecipazioni, opere d’arte, gioielli, collezioni e altri beni mobili

7) Il trustee diventa proprietario dei beni vincolati al trust (e quindi il disponente perde la proprietà dei beni affidati al trustee)

8) Con il trasferimento dei suoi beni al trustee, il disponente rende quei beni estranei alle pretese dei suoi creditori personali (a meno che costoro possano esercitare l’azione revocatoria con riferimento all’atto di dotazione del trust)

9) L’atto istitutivo del trust non deve contenere previsioni di revocabilità o indici dai quali si possa desumere che il trustee è in effetti un fiduciario, poiché in tal caso non c’è l’effetto segregativo e i beni del trust vanno considerati come appartenenti al disponente

10) I beni del trust rimangono separati dal restante patrimonio personale del trustee: non rispondono dei debiti personali del trustee, se il trustee muore non entrano nella sua successione ereditaria, se il trustee è coniugato non fanno parte della comunione legale dei beni con il suo coniuge

Chi si avvicina al trust per la prima volta, al fine di verificare se l’istituzione di un trust possa risolvere un determinato problema, familiare o imprenditoriale, rimane spesso sconcertato dal fatto che, per il disponente, l’istituzione del trust significa dismettere la proprietà stessa dei beni del trust perché essa deve necessariamente passare al trustee in quanto, altrimenti, non si determina l’effetto segregativo, sopra descritto, che è uno degli effetti principali che si perseguono mediante l’istituzione del trust. Questa perplessità del disponente, che è umanamente assai comprensibile, deriva dal fatto che nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade nel mondo anglossassone (dove i rimedi sono invece rapidi e severissimi), l’intervento del giudice in caso di frode (ad esempio, l’effettuazione da parte del trustee di una vendita non consentita) non solo è oltremodo lento ma spesso permette solamente di ottenere il risarcimento del danno e non un ripristino “in natura”.Anche per questo la scelta di un trustee professionale è premiante, perché non solo conferisce “verità” al trust ma ne rende sicura la gestione”.

In pratica con il trust di scopo finalizzato alla vendita entro un tempo molto più ampio rispetto a quello attualmente a disposizione sarebbe una terza persona (forse indicata proprio dalla FIGC) a gestire il patrimonio e a condurre le varie trattative fissando un prezzo ritenuto equo e che soddisfi ogni parte in causa. Naturalmente presentarsi il 25 direttamente con questa proposta sarebbe un rischio: in caso di bocciatura non ci sarebbero tempi e modi per rimediare. Meglio se gli avvocati di Salernitana e FIGC provino a discuterne già ora, scegliendo la strada del dialogo e non dello scontro. A meno che, in extremis, Lotito e Mezzaroma non accettino una delle proposte pur di garantire l’iscrizione ai granata. Con tanti punti interrogativi successivi.

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